Cosa prevede la norma e cosa è ancora da definire.
Con le modifiche introdotte all’art. 29, comma 7 del DL 19/2024 (convertito dalla Legge 56/2024 e successivamente integrato), il legislatore ha rafforzato il quadro delle misure di controllo nei cantieri, introducendo il riferimento a una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anti-contraffazione.
Il decreto è atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con una scadenza indicativa a fine febbraio 2026.
Il punto centrale: manca ancora il decreto attuativo
La norma non definisce le modalità tecniche di funzionamento del codice, ma rinvia espressamente a un decreto attuativo, che dovrà stabilire:
- come viene generato il codice univoco;
- quali caratteristiche tecniche deve avere;
- quali strumenti saranno utilizzati per il controllo e il monitoraggio;
- se e come potranno operare soggetti privati.
Cosa vale oggi
Nella fase attuale:
- resta pienamente valido l’obbligo di identificazione del lavoratore in cantiere già previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa sugli appalti;
- non esiste ancora uno standard ufficiale per il “badge digitale”;
- non è indicata alcuna piattaforma pubblica per la consultazione dei dati;
- l’uso di badge forniti da soggetti privati è oggi consentito, purché rispetti gli obblighi vigenti.
Cosa NON è ancora definito
Ad oggi la legge non chiarisce:
- se il codice sarà generato da un sistema pubblico o privato;
- se esisterà una piattaforma nazionale unica;
- se i documenti (formazione, idoneità, DURC, ecc.) saranno consultabili tramite il badge;
- quali limiti verranno posti in materia di protezione dei dati personali.
Il nostro approccio
Stiamo monitorando costantemente l’iter del decreto attuativo.
Non appena saranno disponibili le indicazioni ufficiali, forniremo ai nostri clienti:
- una nota operativa chiara e sintetica;
- una checklist di adeguamento;
- indicazioni pratiche su strumenti, responsabilità e gestione documentale.